Il D. Min. Interno 01/09/2021, emesso in attuazione del punto 3, della lettera a), dell’art. 46, comma 3, del D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81, è stato pubblicato nella G.U. del 25/09/2021 ed è in vigore dal 25/09/2022.

Ai sensi del Decreto, gli interventi di manutenzione, controllo periodico e sorveglianza sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, secondo la regola dell’arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore, secondo i criteri generali indicati nell’Allegato I al Decreto stesso.

Gli interventi di controllo e manutenzione sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati con le modalità indicate dall’Allegato II al Decreto, il quale a sua volta definisce:
– compiti e attività del tecnico manutentore qualificato;
– conoscenze abilità e competenze del tecnico manutentore qualificato;
– contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato.

Si prevede che la qualifica di tecnico manutentore qualificato degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio venga rilasciata dalle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei VV.F. in seguito all’esito favorevole della valutazione dei risultati dell’apprendimento innanzi a un’apposita commissione esaminatrice.
Di seguito il link al provvedimento

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