Il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro è ormai conosciuto e sviscerato in tutte le sue sfaccettature; ma quello di cui si sente poco parlare, anche pensando al lavoro che noi Chimici facciamo in questo settore, riguarda il D.Lgs 231/2001 il quale prevede l’applicazione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (enti, società, associazioni, etc.) per reati commessi nell’interesse dell’ente da parte di dirigenti, dipendenti e tutti coloro che operano in nome e per conto dello stesso e che si aggiunge a quella delle persone fisiche che hanno commesso materialmente il reato.
In capo all’ente possono quindi essere imputate pesanti sanzioni pecuniarie (da 25000 euro a 1,5 milioni di euro) e la possibile sospensione o interdizione nell’esercizio dell’impresa, anche attraverso la nomina di un curatore giudiziario.
L’ente viene però esonerato da questa gravissima responsabilità, se prova l’avvenuta adozione e attuazione, precedentemente alla commissione del fatto, di Modelli Organizzativi (c.d. “MOG 231”) atti a prevenire i reati verificatisi. Le successive modifiche normative (tra cui il D.lgs 121/2011) hanno spostato decisamente l’attenzione dei modelli organizzativi elaborati secondo il D.lgs 231/2001 in forza del quale le fattispecie di reati rilevanti ai fini dell’applicazione di quest’ultima normativa si ampliano con i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e della tutela dell’igiene del lavoro. Molte Pubbliche Amministrazioni hanno inoltre cominciato a richiedere tra i requisiti per la partecipazione ai bandi di gara, una autocertificazione aziendale attestante l’assenza di condanne e/o di procedimenti in corso per i reati di cui al D.lgs 231/2001, pena l’esclusione dell’ente candidato.
Il riferimento legislativo è il D.lgs. 81/2008 e sue successive modifiche e integrazioni (Testo Unico Sicurezza, di seguito TUS). In particolare, l’art. 30 del D.Lgs 81/2008, “Modelli di organizzazione e gestione”, al comma 1 prescrive gli obblighi di sicurezza cui il modello organizzativo deve consentire di adempiere e ai commi successivi descrive alcune caratteristiche che tale modello deve avere, per avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del D.lgs 231/2001. Inoltre, al comma 5 dello stesso articolo, un modello organizzativo attuato secondo quanto definito dalla norma BS OHSAS 18001:2007, ad oggi aggiornata e sostituita dalla norma ISO 45001:2018, si considera conforme a quanto previsto dai commi precedenti “in sede di prima applicazione” per le parti corrispondenti.
Il ruolo dei professionisti Chimici può sembrare lontano da questo scenario, chiaramente orientato alla giurisprudenza, ma le conoscenze e competenze che essi possono apportare sono strategiche di alto livello. Infatti, una consulenza che parte dal sopralluogo in azienda fino all’elaborazione della parte speciale del MOG 231 ovvero quella relativa alla “salute e sicurezza sul lavoro” risulta estremamente tecnica e molto affine alle realtà ed esigenze aziendali. Pensandoci bene, in effetti, la maggior parte delle aziende con reparti di produzione di qualsivoglia prodotto hanno, ad esempio, una parte di valutazione del rischio chimico, molto spesso trascurata dai non addetti ai lavori. Ma se questo può sembrare scontato, si pensi alle competenze scientifiche che un Chimico può apportare in aziende di tipo farmaceutico, alimentare, metalmeccaniche, cementerie, calzaturiere, ecc…
Dalla mia esperienza ho potuto constatare come la presenza di un professionista chimico alzi di molto il livello delle consulenze in questo campo e quindi, possa contribuire allo scopo comune, che dovrebbe essere quello di garantire ai lavoratori e a chiunque abbia contatti con le aziende interessate la massima sicurezza e benessere, inteso non solo come assenza di malattia ma soprattutto psicofisico.
Dott. Chim. Marco Zenzola
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