In arrivo finalmente a più di un anno dalla scadenza il recepimento della Direttiva 2013/59/Euratom tuttora in corso in quanto attualmente vi sono stati ritardi in Parlamento correlati all’emergenza da COVID-19 in atto.  Facendo riferimento agli ultimi avvenimenti e modifiche sottolineamo in particolare che dall’avvio dell’iter di parere parlamentare vi è stato da parte della Federazione Nazionale un intervento alla Camera ed al Senato, volto a tutelare il ruolo della professione sanitaria di Chimico e Fisico nell’ambito del futuro decreto legislativo.

Il 31 Gennaio 2020 è stato, dunque, ufficialmente sottoposto a parere parlamentare il testo del decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza contro i pericoli derivanti dall’esposizione a radiazioni ionizzanti. Il testo normativo, oltre a recepire nel nostro ordinamento la Direttiva Europea, provvede a riordinare e armonizzare la normativa di settore, integrando cinque atti giuridici precedenti in un unico atto legislativo, con l’intento di formulare una legge quadro in materia di radioprotezione.

La nuova norma introduce significative novità. Tra queste vi sono: l’obbligo di registrazione del valore di esposizione per ogni esame radiologico e l’inserimento di tale informazione nel referto; l’introduzione di un più restrittivo limite di dose equivalente per il cristallino; un approccio nuovo alla giustificazione delle pratiche medico-radiologiche, inclusi i programmi di screening.

L’attuazione della nuova Direttiva è fondamentale ai fini del riconoscimento delle professioni di Chimico e Fisico che vedono il loro campo di azione ripartito all’interno di due figure previste dalla normativa:

  • specialista in fisica medica”, ovvero come previsto all’art.7 p.to 148) il laureato in fisica in possesso del diploma di specializzazione in fisica medica o fisica sanitaria, e, conseguentemente, delle cognizioni, formazione ed esperienza necessarie a operare o a esprimere pareri su questioni riguardanti la fisica delle radiazioni applicata alle esposizioni mediche;
  • esperto in radioprotezione”, ovvero come previsto all’art.7 p.to 39) la persona incaricata dall’esercente che possiede le cognizione la formazione e l’esperienza necessarie per gli adempimenti di cui all’art.130. Tra le lauree che danno l’accesso all’attuale esperto qualificato e al futuro esperto in radioprotezione vi sono quelle afferenti alla Chimica ed alla Fisica.

Entrambe le figure, come peraltro evidenziato dalla Federazione Nazionale stessa in audizione alla Camera dei Deputati il 04.03.2020, è fondamentale ed imprescindibile che siano iscritte all’Albo al fine di tutelare la salute dei pazienti, e la sicurezza e la salute nei luoghi di vita e di lavoro. La previsione dell’iscrizione all’albo professionale deve essere compresa dunque tra i requisiti minimi che sia lo specialista in fisica medica che l’esperto di radioprotezione deve possedere per la tutela della sicurezza ed incolumità pubblica.

Per quanto concerne l’ambito dello Specialista in Fisica Medica risulta importante il Titolo XIII dedicato alle esposizioni mediche, nel quale sono definiti in dettaglio le responsabilità e i ruoli dei professionisti sanitari coinvolti. In particolare l’Art. 159 stabilisce la necessità di garantire il coinvolgimento di uno Specialista in Fisica Medica in misura proporzionale al rischio radiologico associato alla pratica e che gli siano fornite le risorse necessarie allo svolgimento dell’attività di competenza. Tale coinvolgimento è previsto per tutte le attività medico-radiologiche, sia terapeutiche sia di diagnostica. In particolare la figura dello Specialista in Fisica Medica ha in via esclusiva la responsabilità della misura e della valutazione delle dosi assorbite dai pazienti nell’ambito delle esposizioni mediche, essendo responsabile tra l’altro anche della scelta della strumentazione da impiegarsi nell’ambito della dosimetria e dei controlli di qualità.

Risulta inoltre innovativa l’introduzione della collaborazione dello Specialista in Fisica Medica con l’Esperto di Radioprotezione (Esperto Qualificato nella normativa vigente) incaricato della protezione di lavoratori e popolazione (Art. 160, c.3).

Per quanto concerne l’ambito dell’Esperto in Radioprotezione risulta importante sicuramente il suo ruolo come illustrato nel Titolo XI dedicato alle esposizioni dei lavoratori a radiazioni ionizzanti, nel quale si definisce la valutazione del rischio e le modalità di nomina da parte del datore di lavoro dell’esperto di radioprotezione e del medico autorizzato. L’art. 128 specifica in modo chiaro le modalità di nomina dell’esperto di radioprotezione, e rimanda all’art. 130 per illustrare i ruoli e le responsabilità dell’esperto in radioprotezione.

La Federazione ha apprezzato il lavoro svolto per il recepimento della Direttiva Euroatom inserendola nel contesto normativo vigente, tenuto conto dell’impatto, non trascurabile, che la stessa avrà sul funzionamento delle strutture sanitarie e degli ambienti di lavoro, sui costi di gestione per i servizi sanitari resi all’utenza ed in materia di protezione di pazienti, dei lavoratori e della popolazione. Ha tuttavia evidenziato delle ambiguitàcriticità in ambito di competenze ed aspetti professionali con particolare riferimento a:

  • art. 15 – Esperti in interventi di risanamento Radon – è stato proposto di emendare l’articolo in quanto ove si individuano i requisiti minimi che l’esperto in interventi di risanamento da radon deve possedere, occorre inserire anche le abilitazioni all’esercizio delle professioni sanitarie di chimico e fisico. Il Chimico ed il Fisico sono infatti per competenza e conoscenza – a differenza di geometri, architetti e ingegneri – professionisti competenti a porre in essere ogni approfondita attività professionale che risulti strumentale rispetto al rilevamento della presenza di radon, alle sue correlazioni e alla sua provenienza, oltre a poter rendere quelle attività di competenza per la successiva bonifica, in caso di sua accertata presenza. Le figure professionali che si è chiesto di aggiungere risultano fondamentali per la mappatura del rischio correlato alla presenza di gas radon. A questo si aggiunga che per valutare il rischio e mettere in atto idonee misure di prevenzione e protezione per la salute sono fondamentali professionisti sanitari, quali i Chimici e i Fisici.

 

  • art. 17 – Obblighi dell’esercente – è stato proposto un emendamento al comma 6, in quanto considerato l’ambito di applicazione normativo ed in particolare della tutela della salute pubblica, è fondamentale che le attività di misura non siano demandate dall’esercente direttamente a servizi esterni di dosimetria senza una valutazione e coordinamento delle attività di misurazione da parte di professionista sanitario esperto in radioprotezione. In questo modo si garantisce una corretta valutazione e misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria, certificata da un professionista sanitario competente, che è sottoposto anche a norme etiche e deontologiche proprie della professione.

 

  • art. 163 – Attrezzature Medico Radiologiche – Comma 11 – Nella seconda parte del comma 11, limitatamente all’impiego di apparecchiature di radiodiagnostica endorale in ambito odontoiatrico con tensione non superiore a 70 kV, caratterizzate da basso rischio radiologico, viene concesso a qualunque professionista tecnico o sanitario esperto di radioprotezione già incaricato della sorveglianza fisica dei lavoratori nella stessa struttura, di effettuare attività propria di professionisti sanitari. Si ritiene che il legislatore al fine di tutelare la salute del paziente e del consumatore debba garantire che tali attività possano essere svolte esclusivamente da esperti di radioprotezione che siano professionisti sanitari, ovvero Chimici e Fisici iscritti all’Albo. Le pratiche di radiologia endorale espongono, infatti, il paziente a rischi che debbono essere prevenuti e gestiti mediante professionisti sanitari con un livello formativo adeguato e che si assumono la relativa responsabilità. La tutela della salute, diritto fondamentale costituzionalmente garantito (art. 32 Costituzione Italiana), della popolazione sottoposta ad indagini radiologiche che prevedono l’impiego di apparecchiature di radiodiagnostica endorale in ambito odontoiatrico, deve essere garantita da professionisti che siano sanitari e che dunque abbiano le competenze e si assumono le responsabilità, attribuitegli anche dalla recente Legge n.3 del 11 gennaio 2018. Si rammenta comunque che il presente articolo è differente dal testo tout-court della direttiva che viene recepita.

Il recepimento della direttiva tiene sicuramente conto del progresso scientifico e tecnologico degli ultimi decenni riunendo in un unico atto legislativo i principi fondamentali della radioprotezione e rafforzando nel contempo i requisiti di preparazione e risposta alle emergenze in ambito radioprotezionistico.

Nel prossimo futuro sicuramente la Federazione Nazionale sarà impegnata nell’essere presente nelle sedi opportune per portare avanti il ruolo dei professionisti sanitari Chimici e Fisici, ad oggi presenti come nostri iscritti sia come Esperti Qualificati che come Fisici Medici.

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici

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