Il codice deontologico della professione di Chimico e di Fisico è l’insieme delle norme e dei principi di etica professionale a cui ogni professionista deve attenersi per l’esercizio corretto della professione.
Il Codice Deontologico è stato approvato con modifica all’art.11 dal Consiglio Nazionale nella seduta del 20 aprile 2024 e viene recepito dai Consigli direttivi degli Ordini territoriali. Tutti gli iscritti all’Albo sono tenuti all’osservanza delle norme contenute nel Codice Deontologico.
1. Con il termine “professionista” nel documento di seguito, si intende “professionista Chimico e Fisico”.
2. Con il termine “professione” indicato nel documento di seguito, si intende “professione di Chimico e di Fisico”.
3. Con il termine “scienze” si ricomprende quanto affine alle “scienze Chimiche e Fisiche”.
4. Il Codice Deontologico della professione di Chimico e Fisco (d’ora in avanti Codice Deontologico) raccoglie le norme e i principi posti a garanzia del cittadino, della collettività, delle imprese, e a tutela dell’etica, della dignità e del decoro della professione ed è lo strumento di riferimento della Federazione degli ordini dei chimici e dei fisici, di seguito indicata come Federazione Nazionale e degli iscritti all’albo.
5. La Federazione Nazionale adotta il Codice Deontologico in attuazione delle funzioni istituzionali svolte dalla stessa Federazione e dagli ordini territoriali, anche nel rispetto del principio di sussidiarietà.
6. L’Ordine professionale è l’ente pubblico non economico, organo sussidiario dello Stato, che garantisce ai cittadini i requisiti di professionalità e la correttezza dei comportamenti degli iscritti.
7. Il Codice Deontologico esemplifica le regole di etica professionale che gli iscritti all’Albo dei Chimici e dei Fisici sono tenuti a conoscere ed osservare. Si applica ai professionisti nell’esercizio a titolo individuale, associato o societario, dell’attività professionale libera o dipendente, a presidio dei valori e interessi generali connessi all’attività professionale.
1. E’ fatto obbligo agli Ordini territoriali di recepire il presente Codice Deontologico, nonché di divulgare le disposizioni in esse contenute, di promuoverne la conoscenza e di verificarne il rispetto.
2. Ogni professionista iscritto all’Albo dei Chimici e dei Fisici ha l’obbligo di osservare il Codice Deontologico nonché ogni altra legge che disciplini l’esercizio della professione nel superiore interesse sociale ed a tenere, anche al di fuori dell’esercizio della professione, una condotta consona al proprio ruolo tale da non
portare in nessun caso discredito alla professione.
3. Ove la prestazione sia resa all’estero, il professionista è tenuto al rispetto delle presenti norme deontologiche, nonché di quelle applicabili nel paese in cui si svolge la prestazione.
4. Ai sensi del presente Codice, la dizione Chimico comprende sia il Chimico (Laurea magistrale, Laurea Specialistica, Diploma di laurea Vecchio Ordinamento) che il Chimico Iunior (Laurea), quello Fisico comprende sia il Fisico (Laurea magistrale, Laurea Specialistica, Diploma di laurea e specialistica Vecchio
Ordinamento) che il Fisico Iunior (Laurea).
5. L’inosservanza delle presenti regole costituisce infrazione deontologica ed è motivo di attivazione del procedimento disciplinare ai sensi della normativa vigente per il professionista sanitario.
6. Le regole deontologiche si applicano altresì ai tirocinanti iscritti nel registro dei tirocinanti, se istituito.
1. Il professionista adempie ad una funzione sociale di pubblica utilità e si adopera anche al fine di un corretto sviluppo delle scienze ed al miglioramento della qualità della vita della popolazione.
2. Il professionista nell’esercizio della professione, agisce con senso di responsabilità, applica le conoscenze chimiche e fisiche con correttezza, nel rispetto delle norme e delle leggi dello Stato, della Costituzione, dell’ordinamento dell’Unione Europea e nell’ambito delle proprie competenze con decoro e onorabilità.
3. Il professionista è autonomo ed indipendente nell’esprimere il proprio giudizio sia tecnico che intellettuale. E’ dovere del professionista curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l’attività, al fine di
garantirne un elevato livello qualitativo.
4. Il professionista non tiene comportamenti discriminatori di qualsiasi natura nella sua attività professionale, non deve praticare alcune distinzioni per genere, per razza, cultura, estrazione sociale, religiosa o politica.
5. Il professionista si adopera, per quanto di competenza e per quanto possibile, contro ogni forma di pregiudizio della salute pubblica, dei beni culturali, artistici, ambientali e contro ogni spreco o insostenibile sfruttamento delle risorse naturali.
6. Il professionista garantisce la qualità e la tracciabilità di ogni atto finalizzato al compimento dell’incarico; ove si avvalga delle prestazioni di terzi ne garantisce comunque il controllo e la responsabilità.
7. Il professionista, nello svolgimento della propria attività, utilizza i mezzi idonei ad assicurare lo svolgimento qualificato dell’incarico secondo scienza e coscienza.
8. Nell’esercizio della professione il professionista Chimico antepone sempre, al proprio nome, il titolo professionale “Chimico” o “Chimico Iunior”, eventualmente preceduto a sua volta dal titolo accademico “dottore” o “professore.
9. Nell’esercizio della professione il professionista Fisico antepone sempre, al proprio nome, il titolo professionale “Fisico” o “Fisico Iunior”, eventualmente preceduto a sua volta dal titolo accademico “dottore” o “professore”
1. L’iscrizione all’Albo costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività professionale e per l’utilizzo del relativo titolo, come previsto dall’art. 3 del Decreto 23 marzo 2018 del Ministero della Salute e s.m.i.
2. Costituisce illecito disciplinare l’attività professionale esercitata in violazione del presente Codice Deontologico, in periodo di sospensione, nonché l’uso di un titolo professionale non conseguito e l’uso improprio di titoli.
3. Costituisce illecito disciplinare la mancata comunicazione, e/o variazione senza comunicazione, dei propriindirizzi e recapiti, ivi incluso l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), all’Ordine territoriale presso cui si è iscritti.
1. Nei rapporti con i clienti, i committenti o i datori di lavoro il professionista s’impegna lealmente a svolgere l’incarico, certificando, inoltre, la non sussistenza di eventuali conflitti di interessi in atto o precedenti che possano in qualsiasi modo interferire con l’esito della prestazione.
2. Il professionista che ricopre funzioni in Enti o imprese pubbliche o private, non può svolgere prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità e avvalersi, direttamente o indirettamente, dei poteri e del prestigio derivanti dall’appartenenza a tale Ufficio.
3. Nei rapporti con la pubblica amministrazione, il professionista:
a. si comporta con rispetto delle pubbliche funzioni, senza assumere atteggiamenti in contrasto con la propria dignità professionale;
b. non fa prevalere rapporti di parentela o di amicizia con soggetti che operano nella pubblicaamministrazione, al fine di avvantaggiare l’esercizio della propria attività professionale.
4. Nei rapporti con professionisti, anche appartenenti ad altre categorie professionali, sanitarie e non, il professionista:
a. si comporta secondo principi di correttezza, massima lealtà e collaborazione allo scopo di affermare una comune identità professionale non assumendo compiti e responsabilità al di fuori delle proprie competenze;
b. non fa apparire come proprie le prestazioni professionali di altri;
c. qualora debba esprimere pareri professionali sull’opera di altri, si astiene da critiche ingiustificate e denigratorie e dall’usare espressioni sconvenienti, limitandosi a valutazioni esclusivamente di natura scientifica e tecnica assumendo, per quanto possibile, informazioni sulle motivazioni che sottendono all’opera.
1. Nei rapporti con i colleghi il professionista:
a. si presta a scambi di opinioni e di informazioni e – ove richiesto e per quanto possibile – non nega consigli di natura professionale;
b. ove il fatto non costituisca reato informa il collega, direttamente, o con la mediazione del Consiglio dell’Ordine, e sempre con la dovuta riservatezza, di possibili errori o omissioni professionali in cui ritenga che lo stesso sia incorso, fatti salvi gli obblighi legali nei confronti di terzi;
c. non cerca di sostituirsi ad altri colleghi già incaricati;
d. si astiene dallo screditare i colleghi, esaltando al confronto le proprie qualità, per averne benefici di qualsiasi natura;
e. in caso di eventuali contrasti professionali e di mancato accordo ricorre, preliminarmente, ad una conciliazione attraverso l’Ordine territorialmente competente;
f. non può divulgare, senza formale autorizzazione scritta dell’avente diritto, scritti o informazioni riservate, ricevute anche casualmente da un collega o da altri professionisti.
1. Il professionista collabora con le autorità sanitarie nel raggiungimento degli obiettivi istituzionali, in particolare è tenuto a mettersi a disposizione delle autorità preposte in tutte le situazioni in cui si riscontrano problematiche di emergenza e di calamità pubblica.
2. Partecipa, per la parte di competenza, a campagne di prevenzione, di educazione sanitaria e di sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro promosse ed organizzate dalle autorità competenti o dalla Federazione Nazionale.
1. Il professionista deve orientare tutta la sua attività al bene del paziente nella prospettiva di guarigione o di cura, nel rispetto della dignità della persona umana perseguendo lo scopo della difesa della salute come definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ovvero mantenimento dello stato di benessere
fisico, psichico e sociale.
2. Il professionista è tenuto a motivare con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e sociale ogni atto professionale della propria sfera di competenza professionale.
3. Il professionista è tenuto a eseguire con competenza, perizia e prudenza il proprio lavoro, secondo scienza e coscienza.
4. Il professionista nell’espletare la propria attività non deve tenere comportamenti che favoriscano alcuni pazienti nei confronti di altri e non fornire informazioni che esulano dalla sua competenza.
5. In situazione di emergenza il professionista deve intervenire con tempestività rispetto ai compiti che gli sono stati attribuiti.
1. Nei rapporti con i collaboratori e i dipendenti, il professionista assicura ad essi condizioni di lavoro, moralmente ed economicamente adeguate. Favorisce, inoltre, le condizioni che consentono la loro formazione.
2. Il professionista evita di attribuire responsabilità ai propri collaboratori e dipendenti in attività che ricadono nella propria diretta, ed esclusiva, competenza professionale di cui se ne assume la responsabilità
1. Il professionista si attiene alle direttive e alle prescrizioni legittimamente dettate nell’esercizio delle competenze istituzionali, dalla Federazione Nazionale e dal Consiglio dell’Ordine territoriale ove è iscritto e riconosce nella Federazione Nazionale e nell’Ordine l’Istituzione che, oltre a tutelare gli interessi generali,
tutela l’attività professionale, la dignità e il prestigio della professione.
2. Il professionista si rapporta con l’Ordine nel pieno rispetto del ruolo e delle funzioni dallo stesso esercitate e si attiene scrupolosamente a quanto previsto dai Regolamenti emanati dalla Federazione Nazionale.
3. Il professionista presta all’Ordine la più ampia collaborazione al fine di consentire allo stesso di esercitare in modo più efficace il potere-dovere di vigilanza e di controllo e le altre funzioni ad esso demandate dalla legge.
4. Il professionista doverosamente, partecipa alle assemblee e alle votazioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine territoriale di appartenenza.
5. Il professionista alla motivata richiesta del Consiglio dell’Ordine territoriale, nel rispetto delle norme sulla privacy1 comunica i dati e le informazioni riguardanti la propria attività professionale.
6. Il professionista segnala al Consiglio dell’Ordine territoriale di appartenenza ogni attività, in qualsiasi modo e da chiunque svolta, che sia contraria alla deontologia professionale e lesiva della professione.
7. Il professionista informa l’Ordine territoriale dei problemi di rilevanza generale inerenti l’attività professionale, specialmente nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e altre professioni.
8. I Chimici e i Fisici membri della Federazione Nazionale e dell’Ordine territoriale o di altri Organismi Istituzionali o di rappresentanza adempiono al loro ufficio con disponibilità e obiettività. Essi devono partecipare in modo effettivo alla vita della categoria, adempiere ai compiti e alle funzioni loro assegnati e
favorire il rispetto e lo spirito di colleganza fra professionisti, stimolando la loro collaborazione e
partecipazione in un sistema a rete
9. E’ dovere deontologico dell’iscritto partecipare alla vita dell’Ordine territoriale a cui è iscritto.
10. Al fine della tenuta dell’Albo, il professionista ha il dovere di comunicare senza ritardo al Consiglio dell’Ordine territoriale di appartenenza la costituzione di associazioni tra professionisti o società professionali (STP) ed i successivi eventi modificativi.
2 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (in S.O n. 123 alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174 integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” (in G.U. 4 settembre 2018 n.205)
1. Il professionista rifiuta incarichi che non possa svolgere accuratamente e completamente, per i quali non abbia preparazione o competenza; l’accettazione di un determinato incarico personale fa presumere la competenza a svolgere quell’incarico.
2. Il professionista nell’assunzione dell’incarico professionale, ha il dovere di rendere noto al committente le norme principali che sono alla base dello svolgimento dell’incarico ricevuto.
3. Il professionista pattuisce in forma scritta il compenso all’atto del conferimento dell’incarico, riferendosi a criteri certi.
4. Il professionista informa il cliente sulla complessità e gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e, nel caso emergano inaspettate complessità o oneri, aggiorna prontamente il cliente.
5. Il professionista incaricato di studi, ricerche, applicazioni che possono portare a invenzioni o a progetti originali o a perfezionamenti di processi noti, si accorda, di norma preventivamente, con il committente riguardo i doveri e i diritti connessi all’innovazione.
6. A tutela del cliente la legge obbliga il professionista a dotarsi di idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio della professione. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale eventualmente adeguandola prima dell’esecuzione dell’incarico stesso.
7. Il professionista decide e assume di persona la direzione e l’esecuzione dell’incarico, la predisposizione dei progetti, delle perizie, dei certificati, delle relazioni, delle analisi e misure, e di tutti gli atti professionali conseguenti all’incarico assegnatogli.
8. La società professionale iscritta all’Albo dei Chimici e dei Fisici nel preventivo di accettazione dell’incarico, specifica i termini dell’iscrizione ed i nominativi dei soci iscritti che svolgeranno l’incarico. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società tra professionisti.2
9. Il professionista che abbia contemporaneamente diversi incarichi si accerta che gli interessi dei rispettivi committenti non siano in contrasto e che non sussistano o intervengano motivi d’incompatibilità.
10. Se nel corso dello svolgimento dell’incarico sopravvengono condizioni d’incompatibilità, il professionista rende edotto tempestivamente il committente affinché questi possa agire liberamente sulla conseguente interruzione del rapporto.
11. Il professionista non è obbligato a proseguire l’incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero condizionare il suo operato.
12. Se nel corso dell’esecuzione della prestazione si evidenzi da parte del committente al professionista incaricato, l’intervento di altra persona che ne debba condividere il lavoro e la responsabilità, il professionista può recedere dall’incarico secondo quanto disciplinato dalla norma.
3 Ministero della Giustizia Decreto 8 febbraio 2013, n. 34 Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183. (GU n.81 del 6‐4‐2013)
Art. 4 ‐ Obblighi di informazione
1. La società professionale, al momento del primo contatto con il cliente, gli deve fornire, anche tramite il socio professionista, le seguenti informazioni:
a) sul diritto del cliente di chiedere che l’esecuzione dell’incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti;
b) sulla possibilità che l’incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività professionale;
c) sulla esistenza di situazioni di conflitto d’interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d’investimento.
2. Al fine di consentire la scelta prevista al comma 1, lettera a), la società professionale deve consegnare al cliente l’elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l’indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonché l’elenco dei soci con finalità d’investimento.
3. La prova dell’adempimento degli obblighi di informazione prescritti dai commi 1 e 2 ed il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da atto scritto.
L’esecuzione della prestazione da parte del professionista è caratterizzata dalla responsabilità personale nei confronti del cliente. La facoltà di avvalersi di sostituti e ausiliari non può pregiudicare la diretta responsabilità personale che caratterizza l’esecuzione dell’incarico.
2. Per quanto prima, il professionista nell’assumere l’incarico professionale, verifica e assicura che:
a. ogni attività proposta sia necessaria, utile e fattibile, considerandone le conseguenze sociali, ambientali ed economiche;
b. ogni attività sia identificata, definita e programmata in maniera sufficientemente dettagliata, al fine da consentire che i suoi obiettivi siano conseguiti effettivamente, efficacemente e tempestivamente;
c. ogni attività sia svolta da personale qualificato, dotato delle conoscenze, dell’addestramento e delle attrezzature necessarie a compierla, formato ed informato sugli eventuali rischi connessi nel rispetto delle normative vigenti;
d. ogni attività svolta sia completamente, accuratamente e durevolmente registrata e che sia preservata l’integrità e reperibilità delle informazioni come previsto dalla normativa vigente;
e. tutti i materiali, compresi i campioni, siano identificati, maneggiati con sicurezza, utilizzati, trasportati, custoditi e distribuiti in modo corretto e che siano disponibili le informazioni necessarie su di essi;
f. tutte le attrezzature e gli strumenti impiegati siano adatti allo scopo da raggiungere e che siano utilizzate e mantenute in modo da garantire la buona qualità dell’attività svolta;
g. ogni attività sia svolta in una struttura o in un luogo appropriato allo specifico compito;
h. l’incarico sia svolto al massimo livello di competenza e qualità, con particolare attenzione per l’interesse pubblico.
1. Nell’esecuzione della prestazione il professionista tiene un comportamento indipendente, mantenendosi in posizione di non soggezione agli interessi esclusivi del committente e/o del cliente.
2. Il professionista si astiene dall’assunzione di incarichi al ricorrere di ipotesi di incompatibilità ravvisabili nei rapporti tra progettisti e collaboratori e/o direttore dei lavori nei quali ricorrano motivi di convenienza che lo pongano in conflitto d’interesse, e per tutti i casi previsti all’art.51 c.p.c.
3. Il professionista non accetta direttamente o indirettamente da terzi compensi se non correlati all’incarico ricevuto.
4. In particolare il professionista è tenuto a:
a. informare il destinatario della prestazione di tutti gli aspetti e delle possibili conseguenze della stessa richiesta e, all’occorrenza, consigliare lo stesso, proponendo impostazioni autonome e/o diverse dalla volontà e intenzione originaria
b. effettuare i necessari sopralluoghi e verifiche dirette nonché richiedere e/o procurarsi la documentazione dovuta, o comunemente ritenuta necessaria, per la buona esecuzione dell’incarico professionale;
c. conformare le risultanze della prestazione al rispetto delle norme, assicurandosi che ogni errata interpretazione non possa condurre il destinatario della prestazione a violazioni di legge;
d. fornire al destinatario della prestazione i chiarimenti richiesti, o ritenuti utili, per la comprensione delle risultanze della prestazione professionale
1. Il professionista rispetta rigorosamente il segreto professionale sulle attività connesse alla prestazione professionale, sul contenuto e le finalità della stessa e su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione, salvo espressa autorizzazione del committente e fatte salve le norme di legge. L’obbligo del segreto professionale permane anche dopo la cessazione del rapporto.
2. Il professionista informa i propri collaboratori e dipendenti dell’obbligo del segreto professionale e si adopera e sorveglia che tale prescrizione sia anche da essi rispettata.
1. Gli atti professionali devono essere redatti in conformità alle normative vigenti e cogenti in relazione alla natura degli stessi. Va garantita sempre e comunque la qualità della prestazione stessa. Gli atti professionali sono formulati dal professionista in modo chiaro, completo e tale da non prestarsi a equivoche interpretazioni o utilizzi impropri.
2. Per l’esecuzione e stesura degli atti professionali e dei certificati analitici il professionista si attiene a riconosciuti documenti nazionali ed internazionali di riferimento, alle normative tecniche di settore vigenti ed alle Linee guida di indirizzo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, pubblicate sul sito istituzionale
3. Allo scopo di attestare l’autenticità degli atti professionali sono istituiti la “firma digitale qualificata” e il “sigillo professionale” come previsto dall’art.2 comma 7 del D.M. 23 marzo 2018. L’utilizzo degli stessi deve avvenire in conformità alle disposizioni emanate dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici.
1. Con particolare riferimento alle cariche ordinistiche ma non limitatamente a queste, oltre ai casi previsti dalla Legge, il professionista assume l’obbligo di garantire, per tutta la durata del mandato e, in particolare, in caso di contestuale appartenenza ad ulteriori organismi di rappresentanza, l’autonomia e l’obiettività del proprio operato e ciò anche astenendosi dall’intervenire o partecipare alle sedute allorquando la questione dibattuta assuma caratteri tali da compromettere la terzietà e imparzialità richieste dall’incarico ricoperto e/o si ponga in conflitto d’interessi.
2. L’Ordine competente valuta se sia privo del requisito di onorabilità colui nei cui confronti, anche nel primo grado di giudizio, siano state irrogate misure di prevenzione personali o reali.
3. Per quanto concerne le incompatibilità relative alle associazioni e\o società professionali si applica la normativa vigente.
1. Fermi restando gli obblighi generali previsti dal presente Codice Deontologico, il professionista nella funzione di dipendente pubblico, deve attenersi alle norme ed ai regolamenti dell’ente di appartenenza, in particolare rispettare il codice di comportamento per i dipendenti della pubblica amministrazione in generale e della sua amministrazione in particolare.
2. Il professionista dipendente privato deve rispettare, ove esistente, il Codice etico, comunque denominato, della sua azienda ove non in contrasto con il presente Codice Deontologico.
1. Il presente Codice disciplina la responsabilità del professionista che agisce anche in veste di socio di una società o associazione professionale.
2. Ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che è soggetto alle regole deontologiche dell’Ordine al quale è iscritto, la società o associazione professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell’Ordine al quale risulti iscritta.
3. Nelle società o associazioni professionali i singoli professionisti sono tenuti a vigilare che le attività oggetto di riserva professionale siano esclusivamente condotte da professionisti titolati, la mancata vigilanza costituisce autonomo illecito disciplinare.
4. Se la violazione deontologica viene commessa dal socio professionista, anche iscritto ad un ordine diverso da quello dei Chimici e dei Fisici, è riconducibile a direttive impartite dall’organo amministrativo o gestionale della società o della associazione, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella di queste ultime.
1. Il professionista nell’attività di ricerca e sperimentazione nel campo sanitario, approvata dal comitato etico, persegue il progresso scientifico il cui obiettivo primario è quello di migliorare la conoscenza al fine di tutelare la salute dei soggetti coinvolti, della popolazione e dell’ambiente.
1. Il professionista deve costantemente migliorare le proprie conoscenze per mantenere le proprie capacità professionali ad un livello adeguato allo sviluppo della scienza, della tecnologia, della legislazione, e dello stato dell’arte della cultura professionale.
2. Il professionista deve costantemente aggiornare le proprie competenze professionali seguendo i percorsi di formazione continua così come previsto dalla legge.
3. Il mancato adempimento dell’obbligo di formazione continua costituisce illecito disciplinare e come tale è sanzionabile
1. La responsabilità disciplinare discende dall’inosservanza o dall’ignoranza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati nel presente Codice Deontologico, nonché delle norme di carattere generale applicabili. La mancata osservanza costituisce abuso o mancanza nell’esercizio professionale e fatto disdicevole al decoro professionale come condotta volontaria e/o omissiva.
2. Oggetto di specifica valutazione è il comportamento complessivo del professionista.
3. La vigilanza del rispetto delle presenti norme deontologiche e l’applicazione scrupolosa e tempestiva di quanto previsto costituisce obbligo inderogabile per tutti gli iscritti dell’Ordine. Ciascun iscritto deve adoperarsi per il rispetto delle stesse e segnalare al Consiglio dell’Ordine ogni circostanza che sia in contrasto con le suddette norme.
1. E’ consentito svolgere, liberamente e con ogni mezzo, pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività professionale, il curriculum professionale, e i titoli e qualifiche professionali posseduti, la struttura dello studio, i compensi per le prestazioni, purché le informazioni fornite siano trasparenti, veritiere, corrette e nel rispetto della norma vigente in materia.
2. La pubblicità informativa di cui al comma 1, anche quando diffusa tramite organi di comunicazione di massa o social network, deve essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
3. La pubblicità informativa è svolta secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall’Ordine.
4. La violazione delle disposizioni sopraindicate e di quelle vigenti in materia di pubblicità per una professione sanitaria, costituisce illecito disciplinare.
1. Il professionista deve provvedere, secondo le normative vigenti, agli adempimenti previdenziali e fiscali a carico suo o della forma associativa a cui partecipa secondo le norme vigenti.
2. Il professionista deve provvedere, secondo le normative vigenti, agli adempimenti contributivi dovuti all’Ordine territoriale ed alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici.
3. Nel caso di inadempienza degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, l’iscritto è soggetto a procedimento e sanzioni disciplinari.
1. Con l’iscrizione all’Albo, il professionista accetta esplicitamente di conformare la propria attività professionale al Codice Deontologico vigente.
2. Tutti gli iscritti sono quindi tenuti al rispetto del presente Codice Deontologico.
3. Tutti coloro che esercitano la professione riconoscono di conseguenza che per le violazioni alle presenti regole si applicano le sanzioni disciplinari previste dall’ordinamento professionale.
4. Il Codice Deontologico ha natura regolamentare per l’esercizio delle professioni anche per le associazioni o società professionali iscritte al relativo Albo
5. Le disposizioni specifiche di questo Codice Deontologico costituiscono, in ogni caso, esemplificazioni e non limitano l’ambito di applicazione dei principi normativi generali espressi che debbono intendersi comunque prevalenti ed applicabili sempre in senso estensivo.
1. Il presente Codice Deontologico, approvato dal Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici in data 21 giugno 2022 viene pubblicato sul sito Istituzionale ed inviato al Ministero vigilante e agli Ordini territoriali. Lo stesso annulla e sostituisce il Codice Deontologico vigente approvato in data 11 ottobre 2018.
2. La pubblicazione del Codice Deontologico nel sito ufficiale della Federazione costituisce notifica agli iscritti all’Albo Unico Nazionale ai sensi di legge con immediata applicazione